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Statuto
Statuto “Associazione Culturale Sòrvolo”


Art. 1 E' costituita l'associazione culturale, denominata “Sòrvolo” , con sede legale a Marino (RM) in via dei Fienili n 9.
Art. 2 L'associazione è di fatto libera, apatica, apartitico, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Scopi e finalità istituzionali:
Art. 3 L'associazione Sòrvolo persegue i seguenti scopi:
ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria, artistica e scientifica in genere anche attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome d'interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
promuovere eventi ludici e d'intrattenimento assicurando ai soci una sana ricreazione sociale;
Art. 4 L'associazione Sòrvolo per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività quali:
attività culturali, attività di formazione e attività editoriali.
Art. 5 L'associazione Sòrvolo organizza le sue attività occasionalmente.

Aderenti all'associazione:
Art. 6 Possono essere soci dell'associazione tutti gli interessati alle attività svolte dalla stessa. Il numero degli iscritti è illimitato.
I soci si impegnano a pagare una quota sociale per tutta la permanenza del vincolo associativo; la quota annuale è stabilita dal Consiglio Direttivo;
Art. 7 L'ammissione dei soci è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno un socio, appartenente al Consiglio Direttivo.

Diritti e doveri dei soci:
Art. 8 I soci hanno diritto di ricevere all'atto dell'ammissione la tessera sociale, di validità di un anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, nonché di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee.
Le domande di iscrizione saranno presentate al Consiglio Direttivo che a suo insindacabile giudizio avrà facoltà di accettare o respingere.
Il socio rimane tale fino a quando lo stesso non recede dall'associazione o non si verifichino una delle cause che ne prevedono l'esclusione, come stabilito dal successivo Art. 9.
Art. 9 I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
quando si rendano morosi del pagamento della tessera o delle quote sociali senza un giustificato motivo;
quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione.
L'espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.
I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota d'iscrizione.

Patrimonio o risorse economiche:
Art. 10 Le risorse economiche dell'associazione derivano da quote associative, stabilite dal Consiglio Direttivo, contributi privati, donazioni, liberalità ed elargizioni conseguenti allo svolgimento di attività ricreative e culturali.

Organi sociali dell'organizzazione:
Art. 11 Gli organi dell'associazione sono:
L'Assemblea Generale dei soci
Il Presidente
Il Consiglio Direttivo
Art. 12 L'assemblea dei soci composta da tutti gli associati può essere ordinaria o straordinaria. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso nei locali dell'associazione almeno dieci giorni prima della riunione e contenere i punti all'ordine del giorno, la data e il luogo dell'assemblea.
Art. 13 L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal presidente del Consiglio Direttivo una volta l'anno. Essa, presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, elegge e revoca il Consiglio Direttivo, approva il bilancio consuntivo, delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.
Le delibere assembleari vengono debitamente trascritte nel libro delle assemblee dei soci.
Le elezioni degli organi da eleggere è libera.
Il voto del socio è singolo secondo quanto disposto dal 2° comma dell'art. 2532 del c.c.
Art. 14 Il Consiglio Direttivo è composto da quattro membri eletti dall'Assemblea.
Si riunisce una volta ogni sei mesi su richiesta di almeno un terzo dei componenti o dal presidente.
Elegge il Presidente e le altre cariche amministrative.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti due membri.
Art. 15 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione ed i poteri di firma, cura l'esecuzione dei deliberati delle assemblee e del Consiglio Direttivo.
Art. 16 Tutte le cariche rivestite in seno alla organizzazione dell'associazione sono esercitate gratuitamente ed il titolo onorifico e, quindi, non possono costituire rapporto di lavoro.
Art. 17 per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, si rimanda alla normativa in materia o al regolamento interno.

I rappresentanti del Consiglio Direttivo
Roma lì 26-03-2005
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